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CAPITOLATO d'ONERI tra le ISTITUZIONI SCOLASTICHE e le AGENZIE
di VIAGGI
1. L' Agenzia di Viaggi (di seguito denominata: ADV) si impegna
a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e
n. 623 del 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell' Istituzione Scolastica
(di seguito denominata: IS), tutte le certificazioni richieste nelle
circolari stesse, in particolare quelle di cui all' art. 9, commi
7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del
Rappresentante Legale dell'ADV;
2. la validità dei preventivi sarà riferita alla
data prevista dell'effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei
costi documentabili e non imputabili all' ADV (es.: cambi valutari,
trasporto, carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi,
tasse, ecc.. Si richiama a riguardo l'art. 11 D.L.vo del 17/3/1995
n.111 di cui all'appendice del presente capitolato, nota 1);
3. in calce ad ogni preventivo l'ADV fornirà, su richiesta
dell'IS, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi, quali,
ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre,
ecc. che richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno
essere necessariamente richiesti al momento della prenotazione del
viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione.
Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori;
4. l'affidamento dell'organizzazione del viaggio, da parte dell'IS,
dovrà avvenire con una lettera d'impegno dell'IS stessa e
dovrà essere stipulato un contratto con l'ADV, contenente
tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo
del 17/3/1995 n.111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di
cui all'appendice del presente capitolato, nota 2) ed in coerenza
con le norme dettate dal D.I. n. 44 dell' 01 febbraio 2001 concernente
le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche". Detto contratto dovrà
essere firmato sia dall'ADV che dall'IS nelle persone legalmente
autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto consente
all'IS di poter accedere al "Fondo Nazionale di Garanzia",
per i casi di cui all'art. 1 e, secondo le procedure di cui all'art.
5, del Regolamento n. 349 del 23 luglio 1999, recante norme per
la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia
per il consumatore di pacchetto turistico (si rimanda, al riguardo,
all'appendice del presente capitolato, nota 3);
5. in caso di partecipazione al viaggio d'istruzione di alunni in
situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:
a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché
per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà
all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi
servizi necessari e la eventuale presenza di assistenti educatori
culturali;
b) agli allievi in situazione di handicap ed agli assistenti educatori
culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa
vigente in materia;
6. le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad
un numero minimo e massimo di persone paganti ed alla capienza dei
mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il numero di
tali persone ed il numero di persone partecipanti comunicato dall'IS,
il costo sarà ricalcolato ed indicato all'IS medesima;
7. lo/gli albergo/ghi dovrà/nno essere della categoria richiesta.
Lo/Gli stesso/i sarà/nno indicato/i (nome, indirizzo, telefono/fax,
ubicazione) da parte dell'ADV, dopo l'affidamento dell'organizzazione,
alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole
gratuite per i Docenti (una ogni 15 paganti) ed a più letti
per gli Studenti; ulteriori camere singole, subordinatamente alla
disponibilità dello/gli Albergo/ghi, comporteranno un supplemento.
La sistemazione del gruppo avverrà in un solo Albergo, salvo
che, per l'entità del gruppo o in caso di piccoli centri,
si renda necessaria la sistemazione in più alberghi. L'ubicazione
dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da
visitare;
8. in relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione
dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti nello/gli
albergo/ghi stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da viaggio
(quest'ultimo/i se richiesto/i);
9. i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi
mezzo idoneo di trasporto. La comunicazione dell'entità dei
posti, richiesti ed assegnati da parte dei vettori, dovrà
essere fornita all'IS dall'ADV (anche in copia) all'atto della conferma
dei servizi previsti per il relativo viaggio;
.
10. ove siano utilizzati autopullman, gli stessi saranno a disposizione
per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all'itinerario precedentemente
stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi
autostradali, ingressi in città e parcheggi, Iva, diaria
vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze
previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992.
L'IS può riservarsi di far verificare, alla partenza del
viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, l'idoneità
dei mezzi utilizzati;
11. Al momento dell'arrivo presso lo/gli albergo/ghi, l'I.S., nella
persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di verificare
la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e
contenuto nel pacchetto turistico offerto. Eventuali difformità
riscontrate dovranno essere immediatamente contestate per successive
azioni e transazioni.
l'IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta
preventiva, la conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative
al momento della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi
di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili
all'IS, quest'ultima e l'ADV riscontreranno immediatamente ed in
contraddittorio gli stessi e ne verificheranno l'entità con
i relativi fornitori. L'ammontare dell'eventuale spesa sarà
addebitata all'IS, con specifica fattura emessa dall'ADV;
12. le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione
di una ogni quindici partecipanti paganti;
13. sarà versato, al momento che l'ADV confermerà
i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura, un
acconto delle quote pari al 25%. Il saldo avverrà, nei modi
e nei tempi stabiliti fra le parti, su presentazione delle relative
fatture, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal rientro dal viaggio.
Tali modalità fanno parte integrante del contratto. Nel caso
in cui il viaggio di istruzione preveda l'uso di mezzi aerei e/o
ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo
tra le parti, sarà versato dall'IS all'atto della presentazione
della relativa fattura da parte dell'ADV;
14. l'ADV rilascerà all'IS, prima della partenza, i documenti
relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Su i voucher
saranno indicati: il nome dell'IS, l'entità del gruppo, i
servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L'IS, nella
persona del Responsabile Accompagnatore, avrà cura di rilevare
l'esatto numero dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi
previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti
di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto
ferroviario/marittimo, il Responsabile Accompagnatore avrà
cura di farvi annotare, dal personale competente il numero esatto
dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno all'IS di poter,
eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti
sia stato oggetto di variazione in meno, oppure non tutti i servizi
siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L'IS dovrà,
al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre
cinque giorni, informare l'ADV delle eventuali variazioni relative
al numero dei partecipanti, nonché dei servizi non usufruiti.
Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento,
si rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata,
con particolare riferimento al D.L. del 17.3.1995 n.111, relativo
all'Attuazione della Direttiva n.314/90/CEE, concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" .
Le richieste di preventivo per i viaggi d'istruzione non rientrano
nella normativa di legge prevista per le gare di appalto.
APPENDICI:
Nota 1 - Art. 11 D.L.vo. del 17 marzo 1995 n.111 - Revisione del
prezzo.
1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico
convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente
prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità
di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto,
del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio,
di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio
applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore
al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma
2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso
delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti
giorni che precedono la partenza.
Nota 2 - Art. 7 D.L.vo del 17 marzo 1995 n.111 - Elementi contratto
di vendita
Il contratto contiene i seguenti elementi:
a. destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia
previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative
date di inizio e fine;
b. nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il
contratto;
c. prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione,
diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei
porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d. importo, comunque non superiore al venticinque per cento del
prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il
termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è
versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385
del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda
da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal
grave inadempimento della controparte;
e. estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze
convenute con il viaggiatore;
f. presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia,
di cui all' art. 21;
g. mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo
di partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h. ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità
all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali
caratteristiche, al conformità alla regolamentazione dello
Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i. itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto
turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l. termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento
del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti
previsto;
m. accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente
convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al
momento della prenotazione;
n. eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione
del contratto ad un terzo;
o. termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo
per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p. termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria
scelta in relazione alle modifiche delle condizioni con-
contrattuali di cui all'art. 12
Nota 3 - artt. 1 e 5 Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato
del 23 luglio 1999 n. 349 - (relativi al Fondo nazionale di garanzia
per il consumatore di pacchetto turistico)
Art. 1 - Competenze e ambito di applicazione
1. Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del
Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico
istituito dall' art. 21 del decreto legislativo n.111/1995, di seguito
denominato Fondo.
2. Compito del Fondo è quello di:
a. assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia
in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che in
caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non
consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi contrattuali
assunti;
b. organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nel
caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto a;
c. assicurare la fornitura di un immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore.
3. Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto
turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto
stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore
in possesso di regolare autorizzazione.
omissis
Art. 5 - Domanda per l'intervento del Fondo dei casi d'urgenza
1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale
di garanzia per il turista è indirizzata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato
di gestione del Fondo nazionale di garanzia.
2. La domanda da presentare entro tre mesi dalla data prevista per
la conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi
del diritto di rivalsa, è corredata da:
a. contratto di viaggio in originale;
b. copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia
di viaggio;
c. ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi
pattuiti.
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