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TITOLO IV: BILANCIO - UTILI - SCIOGLIMENTO
Art. 24 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede
alla redazione del Bilancio di esercizio con il relativo conto Profitti
e Perdite.
Art. 25 - Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti
come segue:
1. quanto prescritto per legge al fondo di riserva legale, fino
che questo abbia raggiunto un ammontare pari almeno alla quinta
parte del capitale sociale;
2. il residuo a disposizione del socio, salvo che l'Assemblea deliberi
speciali accantonamenti a riserve straordinarie o prelevamenti per
altra destinazione, oppure ne disponga il rinvio, in tutto o in
parte, ai successivi esercizi.
Art. 26 - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea
nominerà uno o più liquidatori a norma di legge. Per la nomina,
revoca e sostituzione dei liquidatori si osserva il disposto dell'art.
2450 c.c.
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