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TITOLO II: CAPITALE SOCIALE
Art. 5 - Il capitale della società è di Lit. 20.000.000
(ventimilioni) rappresentato da n. 20.000 quote di Lit. 1.000 ciascuna
o di multipli di Lit. 1.000, ai sensi dell'art. 2474 c.c., ed appartiene
ad un unico socio, secondo quanto previsto al successivo art. 15.
Art. 6 - La società, per il conseguimento dell'oggetto,
potrà ricevere o richiedere finanziamenti e fondi al proprio unico
socio nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti nel tempo.
I predetti finanziamenti potranno essere sia fruttiferi di interessi
che infruttiferi.
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