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CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 28 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il
socio e la società in relazione alla validità, interpretazione ed
esecuzione del contratto sociale, escluse quelle che per disposto
di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà risolta
inappellabilmente ed irritualmente senza formalità di procedura
da un Collegio di Arbitri amichevoli compositori, composto da tre
membri dei quali i primi due nominati rispettivamente dal socio
e dall'Organo Amministrativo della società ed il terzo dai primi
due come sopra nominati, od il caso di disaccordo, dal presidente
dell'ordine dei Commercialisti di Palermo.
Art. 29 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente
statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia.
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