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TITOLO IV: CONTRIBUTO E PATRIMONIO SOCIALE
Art. 9 - Quote associative Il socio è tenuto al versamento
della quota d’ammissione ed associativa. Ove, per qualsiasi motivo,
il Consiglio Regionale non potesse stabilire tempestivamente l’ammontare
dei contributi, il socio è tenuto comunque al pagamento di una quota
pari a quella dell’anno precedente. Il rinnovo dell’iscrizione si
perfeziona col pagamento della quota associativa annuale entro il
31 marzo unitamente alla consegna degli eventuali ulteriori documenti
che l’Associazione vorrà eventualmente richiedere. Trascorso tale
periodo e trascorsi altri 60 giorni, la Giunta Esecutiva prende
le decisioni di competenza dandone notizia all’interessato. Oltre
il provvedimento di esclusione dall’Associazione di cui all’art.
8, la Giunta Esecutiva può autorizzare il Presidente Regionale ad
adire le vie legali. Sia all’atto della prima iscrizione che del
rinnovo, i Soci effettivi dovranno inoltre comunicare per iscritto
quale dei Settori Professionali previsti dallo Statuto Regionale
e Federale FIAVET rappresenta il loro prevalente ambito di attività,
al fine di essere inseriti nel relativo inquadramento a livello
regionale e nazionale.
Art. 10 - Patrimonio e Gestione Il patrimonio Sociale è
formato: a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali; b) dai
beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni in Società strumentali
al perseguimento degli scopi dell’Associazione e comunque dagli
incrementi patrimoniali che, per qualsiasi motivo e titolo, siano
acquisiti dall’Associazione. Le operazioni straordinarie di utilizzazione
e destinazione del patrimonio sociale sono di competenza del Consiglio
Direttivo dell’Associazione e possono essere compiute solo in virtù
di decisioni espresse dell’Assemblea dei Soci. Per la ordinaria
gestione dei fondi invece è competente la Giunta Esecutiva dell’Associazione
entro i limiti fissati dal bilancio preventivo disposto dal Consiglio
Regionale ed approvato dall’Assemblea dei Soci. L’Associazione può
conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso
procedere alla loro distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto,
né procedere alla distribuzione di fondi, riserve o capitali durante
la vita dell’Associazione medesima, a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge.
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