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Rivista bimestrale - n° 16 mese 03/04 - anno 2002
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 fiavet sicilia
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  Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
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 STATUTO "FIAVET SICILIA"
 Costituzione e scopi | Soci | Obblighi e sanzioni
 Contributo e patrimonio sociale | Organi dell'assemblea
 Disposizione di carattere generale |  Scioglimento dell'associazione
 Norma transitoria

TITOLO IV: CONTRIBUTO E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9 - Quote associative Il socio è tenuto al versamento della quota d’ammissione ed associativa. Ove, per qualsiasi motivo, il Consiglio Regionale non potesse stabilire tempestivamente l’ammontare dei contributi, il socio è tenuto comunque al pagamento di una quota pari a quella dell’anno precedente. Il rinnovo dell’iscrizione si perfeziona col pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo unitamente alla consegna degli eventuali ulteriori documenti che l’Associazione vorrà eventualmente richiedere. Trascorso tale periodo e trascorsi altri 60 giorni, la Giunta Esecutiva prende le decisioni di competenza dandone notizia all’interessato. Oltre il provvedimento di esclusione dall’Associazione di cui all’art. 8, la Giunta Esecutiva può autorizzare il Presidente Regionale ad adire le vie legali. Sia all’atto della prima iscrizione che del rinnovo, i Soci effettivi dovranno inoltre comunicare per iscritto quale dei Settori Professionali previsti dallo Statuto Regionale e Federale FIAVET rappresenta il loro prevalente ambito di attività, al fine di essere inseriti nel relativo inquadramento a livello regionale e nazionale.

Art. 10 - Patrimonio e Gestione Il patrimonio Sociale è formato: a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali; b) dai beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni in Società strumentali al perseguimento degli scopi dell’Associazione e comunque dagli incrementi patrimoniali che, per qualsiasi motivo e titolo, siano acquisiti dall’Associazione. Le operazioni straordinarie di utilizzazione e destinazione del patrimonio sociale sono di competenza del Consiglio Direttivo dell’Associazione e possono essere compiute solo in virtù di decisioni espresse dell’Assemblea dei Soci. Per la ordinaria gestione dei fondi invece è competente la Giunta Esecutiva dell’Associazione entro i limiti fissati dal bilancio preventivo disposto dal Consiglio Regionale ed approvato dall’Assemblea dei Soci. L’Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla loro distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, né procedere alla distribuzione di fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

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