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TITOLO III: OBBLIGHI E SANZIONI
Art. 7 - Obblighi L’adesione all’Associazione comporta per
i Soci tutti l’obbligo di attenersi alle previsioni ed principi
dello Statuto dell’Associazione, nonché l’impegno a partecipare
attivamente alle riunioni ed alle fasi della vita associativa, attenendosi
alle relative decisioni ed adoprandosi per la più ampia collaborazione
fra colleghi a tutti i livelli.
Art. 8 - Sanzioni Un Socio effettivo può essere escluso
dall’Associazione quando aderisca o collabori ufficialmente o di
fatto con altro organismo sindacale di categoria, quando non ottemperi
ai propri obblighi contributivi verso l’Associazione o quando l’Organo
direttivo dell’Associazione ravveda nel comportamento del Socio
gli estremi di una grave e reiterata volontà contraria alle finalità
ed ai principi ispiratori dell’Associazione. E’ fatta salva ogni
ipotesi di azione di responsabilità da parte dell’Associazione contro
il Socio escluso il quale, con i propri comportamenti, abbia arrecato
danno o causato perdite all’Associazione stessa. L’esclusione dall’Associazione
può essere decisa dal Consiglio Regionale stesso con la maggioranza
di tre quarti dei Consiglieri presenti. Le decisioni dovranno essere
comunicate ai soci interessati. Contro il provvesdimento, il socio
escluso potrà appellarsi alla Assemblea generale, trasmettendo il
ricorso al Presidente entro un mese dalla comunicazione. Il socio
escluso o che per qualsiasi altro motivo cessi di far parte dell’Associazione,
non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.
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