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Rivista bimestrale - n° 16 mese 03/04 - anno 2002
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 STATUTO "FIAVET SICILIA"
 Costituzione e scopi | Soci | Obblighi e sanzioni
 Contributo e patrimonio sociale | Organi dell'assemblea
 Disposizione di carattere generale |  Scioglimento dell'associazione
 Norma transitoria

TITOLO V: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organismi: Gli organi dell’Associazione sono: a) L’Assemblea dei Soci b) Il Consiglio Regionale c) La Giunta Esecutiva d) Il Presidente e) Le Delegazioni Provinciali f) I Settori Professionali g) Il Collegio dei Revisori h) Il Comitato dei Probiviri

Art. 12 - Assemblea dei Soci: L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è costituita da tutti i Soci effettivi e possono parteciparvi – senza diritto di voto – i Soci onorari ed aggregati. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo di comunicazione inviata con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. Hanno diritto di voto i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può essere portatore del voto di non più di un altro Socio per delega scritta. Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede dell’Associazione.

Art. 13 - Funzioni dell’Assemblea: L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta nell’anno entro il 31 marzo per: a) deliberare sulla politica generale fissando le linee programmatiche per il Consiglio Regionale; b) conoscere la relazione del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori e deliberare in proposito; c) approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo dell’esercizio in corso; d) discutere ed eventualmente approvare gli schemi di risoluzione e le mozioni da esprimere nel Congresso nazionale FIAVET; e) provvedere ogni tre anni, con cadenza pari a quella dell’elezione delle cariche federali FIAVET, all’elezione a scrutinio segreto del Presidente. In caso di parità si procederà a successivi ballottaggi fra i due candidati con maggior numero di voti. L’Assemblea elegge inoltre i soci che formano il Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Probiviri. Il Presidente può essere rieletto per un ulteriore triennio esclusivamente nel caso in cui ottenga al primo turno i due terzi dei voti. Hanno diritto ad essere candidati alle cariche dell’Associazione tutti i Soci effettivi nella persona del titolare o del legale rappresentante. Il 10% dei soci effettivi può richiedere l’inclusione nell’ordine del giorno dell’Assemblea Generale di argomenti attinenti alla vita ed alle attività dell’Associazione, facendo pervenire le proposte al Presidente con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di convocazione dell’Assemblea stessa. In caso di ritardo le proposte saranno incluse nell’ordine del giorno dell’Assemblea successiva. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Regionale ne ravvisi la necessità, oppure a richiesta di almeno un terzo dei soci. Sono di esclusiva competenza dell’Assemblea, convocata e riunita in sessione straordinaria, la deliberazione circa le finalità, la natura e le funzioni, lo scioglimento, la liquidazione e la trasformazione dell’Associazione, nonché le relative modifiche da apportare allo Statuto Sociale. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando vi partecipi almeno la metà degli associati, sia in persona che per delega di altro socio; in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di soci. Per l’Assemblea straordinaria è necessaria, in ogni caso, la partecipazione, personale o per delega ad altro socio, dei due terzi degli associati. Le deliberazioni dell’Assemblea in sessione ordinaria sono prese a semplice maggioranza di voti dei presenti, in sessione straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti. I soci aggregati ed onorari sono invitati a presenziare ai lavori dell’Assemblea ma senza diritto di voto. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato che a conclusione dei lavori ne firma il verbale unitamente al Segretario.

Art. 14 - Consiglio Regionale: Il Consiglio Regionale è l’organo normativo dell’Associazione. Assolve le funzioni di rappresentanza e di espressione della volontà dell’Assemblea dei Soci in tutti i campi dell’attività dell’Associazione. Esso è formato: a) dal Presidente dell’Associazione b) dai Delegati Provinciali c) dai Delegati dei Settori Professionali d) dal Past President (immediatamente precedente) e) dal Presidente della FIAVET Servizi f) dalla Giunta Esecutiva g) dai Consiglieri d’Onore h) dai Soci che rivestono incarichi in seno agli Organi della Federazione Nazionale In seno al Consiglio il Presidente, il Past Presidente, il Presidente Fiavet Servizi, i Delegati Provinciali ed i Delegati dei Settori Professionali hanno diritto ciascuno ad un voto. La Giunta Esecutiva, i Consiglieri d’Onore ed i Soci con cariche nazionali non hanno diritto di voto. Il mandato del Consiglio Regionale è triennale e, in caso di dimissioni o morte di uno o più membri, si procede alla loro sostituzione sino ad esaurimento del mandato triennale. Tale sostituzione avverrà con provvedimento del Presidente sentita la Giunta e su conforme deliberazione del Consiglio Regionale, nel rispetto della composizione di cui al presente articolo. Le Sue riunioni vengono convocate e presiedute dal Presidente dell’Associazione. Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte l’anno e deve essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Art. 15 - Funzioni del Consiglio Regionale: Al Consiglio Regionale dell’Associazione compete di: a) fissare le linee politiche ed il programma dell’azione dell’Associazione sulla base dei deliberati dell’Assemblea dei Soci; b) esaminare ed approvare gli schemi di risoluzione da sottoporre all’Assemblea dei Soci; c) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; d) nominare eventuali soci onorari; e) approvare e, se necessario, aggiornare il Regolamento della Associazione; f) su richiesta del Presidente, deliberare in merito all’eventuale revoca di uno o più membri della Giunta Esecutiva; g) convocare, dandone incarico al Presidente, le Assemblee dei Soci fissandone, se necessario, l’ordine del giorno; h) indicare – secondo le previsioni dello Statuto federale - i nominativi dei propri candidati per la carica di Presidente e per le altre cariche della Federazione Nazionale; i) richiedere l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno del Consiglio Nazionale ed all’Assemblea dei Delegati della Federazione. j) deliberare l’eventuale apertura di uffici e/o sedi di rappresentanza distaccati. k) deliberare la nomina o l’assunzione e la revoca del Segretario Generale e fissarne gli emolumenti e/o le condizioni di collaborazione.

Art. 16 - Giunta Esecutiva: La Giunta Esecutiva costituisce l’organo collegiale di direzione dell’Associazione. Essa esercita, con l’ausilio della Segreteria dell’Associazione, tutti i compiti dell’ordinaria amministrazione compresi quelli che, per la loro urgenza, non consentano di essere sottoposti all’esame preventivo del Consiglio Regionale, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente e con l’obbligo di riferirne nella prima riunione utile del Consiglio Regionale stesso. I membri della Giunta Esecutiva sono nominati direttamente dal Presidente il quale può procedere alla loro revoca e/o sostituzione soltanto su parere conforme del Consiglio Regionale. Tra essi il Presidente nomina il Vice Presidente. La durata del mandato è triennale ed, in caso di dimissioni o morte di uno o più membri il Presidente procede alla sostituzione fino alla scadenza del mandato. La Giunta è composta da sei membri di cui tre sono scelti tra gli appartenenti ai Settori Professionali.

Art. 17 - Funzioni della Giunta Esecutiva: Alla Giunta Esecutiva dell’Associazione compete di: a) Proporre gli schemi di Risoluzione all’esame ed all’approvazione del Consiglio Regionale; b) Proporre il bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Regionale; c) Predisporre la relazione tecnica sul bilancio consuntivo e preventivo. d) Assistere il Presidente nella ordinaria amministrazione di cui risponde collegialmente. e) attuare le linee fissate dal Consiglio e dall’Assemblea. f) Proporre al Consiglio Regionale l’entità dei contributi associativi. g) Assumere e licenziare il personale dipendente e fissarne le retribuzioni. h) Nominare i rappresentanti dell’Associazione in qualunque ente o organismo utile e possibile. i) Incaricare i consulenti e fissarne gli emolumenti; l) attribuire settori di specifica competenza operativa fermo restando la collegialità dell’organo. Essa può deliberare solo a maggioranza dei suoi componenti. La Giunta Esecutiva deve riunirsi almeno 6 volte l’anno. La Giunta Esecutiva partecipa alle riunioni del Consiglio stesso pur senza diritto di voto.

Art. 18 - Presidente: Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci. Il Socio effettivo che presenti la propria candidatura alla carica di Presidente, ne dà comunicazione all’Associazione venti giorni prima indicando il proprio programma e la composizione della sua Giunta Esecutiva. Il Presidente rappresenta l’unità e le istanze dell’Associazione e dei Soci tutti. Il suo mandato è triennale. Egli viene indicato dall’Associazione quale rappresentante in seno al Consiglio Nazionale della Federazione. A lui competono i poteri di rappresentanza legale attiva e passiva dell’Associazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Esecutiva, dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria per come previsto dal precedente articolo 13. Convoca – anche sentito il Consiglio Regionale – le riunioni dell’Assemblea dei Soci. Può delegare le proprie attribuzioni. In caso di urgenza o necessità esercita i poteri della Giunta o del Consiglio, anche se delegati; tali atti dovranno però essere ratificati al rispettivo livello di competenza. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente il quale non ha però la facoltà di cui al precedente capoverso. La Sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. In caso di sue dimissioni, all’uopo notificate al Vice Presidente, o di sua morte, il Consiglio Regionale dà mandato al Vice Presidente di attivare, anche in deroga ai termini ordinari, tutte le procedure necessarie per l’elezione - entro 60 giorni - del nuovo Presidente che resterà in carica fino ad esaurimento del mandato triennale.

Art. 19 - Consiglieri d’onore: Il Presidente, di concerto con la Giunta Esecutiva nel corso del suo mandato, può cooptare fino a sei Consiglieri d’Onore, che partecipano al Consiglio Regionale senza diritto di voto, scelti fra esponenti qualificati della professione che, per la loro posizione ed esperienza, siano portatori di conoscenze rilevanti per lo sviluppo della categoria.

Art. 20 - Presidente Onorario: L’Assemblea Generale, con i due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati, può eleggere a Presidente Onorario dell’Associazione una persona di riconosciuto prestigio che abbia ben meritato nel turismo e nella professione. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Regionale incarichi di rappresentanza e richiesti servizi nell’interesse dell’Associazione. Il Presidente Onorario partecipa alle Assemblee Generali ed alle riunioni del Consiglio Regionale, in entrambi i casi senza diritto di voto. L’Assemblea Generale può revocare il Presidente Onorario ed eventualmente sostituirlo se ciò sarà ritenuto opportuno dalla maggioranza di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 21 - Delegazioni Provinciali: L’Assemblea Regionale è articolata in Delegazioni Provinciali, in cui viene esercitata l’attività professionale dei soci aderenti. Le Delegazioni Provinciali sono tante quante le province, a prescindere dal numero degli associati. Sarà tuttavia possibile su conforme decisione del Consiglio Regionale di formare Delegazioni Comprensoriali che tengano conto della omogenea vocazione del territorio ancora in relazione al numero degli associati operanti ed ad eventuali modificazioni della legislazione regionale. L’ordinamento ed il funzionamento delle Delegazioni Provinciali e Comprensoriali dell’Associazione debbono consentire la più ampia ed efficace partecipazione dei soci all’attività degli organismi provinciali e locali preposti ed interessati al Turismo. Le Delegazioni Provinciali, con la stessa cadenza delle elezioni delle cariche Regionali, eleggono un proprio delegato e fino a quattro consiglieri, a scrutino segreto. Il Delegato può essere rieletto esclusivamente nel caso in cui ottenga al primo turno i due terzi dei voti. Il Delegato al Consiglio Regionale può essere sostituito da un Delegato supplente appartenente alla stessa Provincia scelto fra i Consiglieri Provinciali. Il Delegato Provinciale, sentito il Presidente Regionale, in armonia con le direttive politiche nazionali e regionali, è facoltato di intervenire presso le sedi più opportune per una più immediata difesa degli interessi degli associati.

Art. 22 - Settori professionali: I settori professionali fanno parte integrante della organizzazione a livello regionale e sono istituiti in numero di tre con la seguente denominazione:
• Settore Professionale Travel Agent
• Settore Professionale Tour Operators
• Settore Professionale Incoming
All’atto dell’adesione, la singola impresa indica la tipologia di attività prevalente e viene conseguentemente iscritta nel settore professionale di riferimento.
Gli organi dei Settori Professionali sono i seguenti:
• Il Delegato
• Il Consiglio Regionale (4 Consiglieri)
• Il Consiglio Generale
I settori professionali sono privi di autonomia giuridica, non hanno rilevanza esterna, configurandosi quali articolazioni interne dell’Associazione, ed operano al fine di valorizzare all’interno dell’Associazione, le specificità professionali dell’attività delle Imprese di Viaggi e Turismo. I Delegati dei Settori Professionali sono membri di diritto del Consiglio Regionale. Gli Associati al Settore Professionale, con la stessa cadenza delle elezioni delle cariche Regionali, eleggono un proprio delegato e quattro Consiglieri a scrutinio segreto. Il delegato può essere rieletto esclusivamente nel caso in cui ottenga al primo turno i due terzi dei voti. Il Delegato al Consiglio Regionale può essere sostituito da un Delegato supplente appartenente allo stesso Settore Professionale.

Art. 23 - Collegio dei Revisori: Il Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dall’Assemblea dei Soci. Ad esso compete il compito di esaminare la gestione amministrativa dell’Associazione in ogni suo aspetto riferendone – con analisi critica – all’Assemblea dei Soci almeno una volta all’anno. Il Collegio può prendere visione di tutti i conti e documenti contabili delle Associazione. La carica di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. Il mandato è triennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte di uno o più dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo l’ordine dei voti riportati nell’ultima Assemblea elettiva dei soci. I revisori possono partecipare, senza diritto di voto al Consiglio Regionale.

Art. 24 - Comitato dei Probiviri: Il Comitato dei Probiviri dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dall’Assemblea dei Soci con particolare riguardo all’esperienza ed al giudizio personale e professionale dei candidati. Ad esso sono affidati l’esame e la risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra i soci oppure tra questi e l’Associazione. Le decisioni prese dal Comitato dei Probiviri verranno portate al Consiglio Regionale, il quale, in conformità all’art. 8 dello Statuto sociale prenderà le decisioni più opportune. Il presente articolo ha valore di clausola arbitrale. L’incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell’Associazione. I probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale. Il mandato è triennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte di uno o più dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo l’ordine dei voti riportati nell’ultima Assemblea elettiva dei Soci. Il Comitato dei Probiviri riceve ogni tre anni, in concomitanza delle Assemblee Generali Elettive, almeno venti giorni prima della scadenza elettorale fissata le candidature a Presidente Regionale dell’Associazione. Tali candidature aperte a tutti gli Associati conterranno l’elenco completo dei componenti la Giunta Esecutiva scelta da ogni candidato ed il programma politico ed operativo previsto. Il Comitato trasmetterà alla Segreteria Generale tutte le candidature ed i programmi ricevuti ed escluderà d’ufficio quelle pervenute oltre i termini o non conformi al presente Statuto.

Art. 25 - Commissioni di studio: Le commissioni possono essere permanenti e straordinarie ed i membri vengono nominati direttamente dalla Giunta esecutiva fra gli Associati. Le commissioni che hanno il compito di ricerca e studio sono composte da un minimo di tre membri. I responsabili delle commissioni possono partecipare, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

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