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TITOLO V: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11 - Organismi: Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci b) Il Consiglio Regionale c) La Giunta Esecutiva
d) Il Presidente e) Le Delegazioni Provinciali f) I Settori Professionali
g) Il Collegio dei Revisori h) Il Comitato dei Probiviri
Art. 12 - Assemblea dei Soci: L’Assemblea dei Soci è l’organo
sovrano dell’Associazione. Essa è costituita da tutti i Soci effettivi
e possono parteciparvi – senza diritto di voto – i Soci onorari
ed aggregati. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a
mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo di comunicazione
inviata con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata
per la riunione. Hanno diritto di voto i Soci effettivi in regola
con il pagamento della quota associativa. Ciascun Socio ha diritto
ad un voto e può essere portatore del voto di non più di un altro
Socio per delega scritta. Le assemblee possono essere convocate
anche fuori dalla sede dell’Associazione.
Art. 13 - Funzioni dell’Assemblea: L’Assemblea può essere
ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria si riunisce su
convocazione del Presidente almeno una volta nell’anno entro il
31 marzo per: a) deliberare sulla politica generale fissando le
linee programmatiche per il Consiglio Regionale; b) conoscere la
relazione del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Collegio
dei Revisori e deliberare in proposito; c) approvare il bilancio
consuntivo dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo dell’esercizio
in corso; d) discutere ed eventualmente approvare gli schemi di
risoluzione e le mozioni da esprimere nel Congresso nazionale FIAVET;
e) provvedere ogni tre anni, con cadenza pari a quella dell’elezione
delle cariche federali FIAVET, all’elezione a scrutinio segreto
del Presidente. In caso di parità si procederà a successivi ballottaggi
fra i due candidati con maggior numero di voti. L’Assemblea elegge
inoltre i soci che formano il Collegio dei Revisori dei Conti e
del Comitato dei Probiviri. Il Presidente può essere rieletto per
un ulteriore triennio esclusivamente nel caso in cui ottenga al
primo turno i due terzi dei voti. Hanno diritto ad essere candidati
alle cariche dell’Associazione tutti i Soci effettivi nella persona
del titolare o del legale rappresentante. Il 10% dei soci effettivi
può richiedere l’inclusione nell’ordine del giorno dell’Assemblea
Generale di argomenti attinenti alla vita ed alle attività dell’Associazione,
facendo pervenire le proposte al Presidente con almeno 5 giorni
di anticipo sulla data di convocazione dell’Assemblea stessa. In
caso di ritardo le proposte saranno incluse nell’ordine del giorno
dell’Assemblea successiva. L’Assemblea straordinaria è convocata
dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Regionale ne ravvisi
la necessità, oppure a richiesta di almeno un terzo dei soci. Sono
di esclusiva competenza dell’Assemblea, convocata e riunita in sessione
straordinaria, la deliberazione circa le finalità, la natura e le
funzioni, lo scioglimento, la liquidazione e la trasformazione dell’Associazione,
nonché le relative modifiche da apportare allo Statuto Sociale.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando vi partecipi
almeno la metà degli associati, sia in persona che per delega di
altro socio; in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero
di soci. Per l’Assemblea straordinaria è necessaria, in ogni caso,
la partecipazione, personale o per delega ad altro socio, dei due
terzi degli associati. Le deliberazioni dell’Assemblea in sessione
ordinaria sono prese a semplice maggioranza di voti dei presenti,
in sessione straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti.
I soci aggregati ed onorari sono invitati a presenziare ai lavori
dell’Assemblea ma senza diritto di voto. L’Assemblea sia ordinaria
che straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione
o da un suo delegato che a conclusione dei lavori ne firma il verbale
unitamente al Segretario.
Art. 14 - Consiglio Regionale: Il Consiglio Regionale è
l’organo normativo dell’Associazione. Assolve le funzioni di rappresentanza
e di espressione della volontà dell’Assemblea dei Soci in tutti
i campi dell’attività dell’Associazione. Esso è formato: a) dal
Presidente dell’Associazione b) dai Delegati Provinciali c) dai
Delegati dei Settori Professionali d) dal Past President (immediatamente
precedente) e) dal Presidente della FIAVET Servizi f) dalla Giunta
Esecutiva g) dai Consiglieri d’Onore h) dai Soci che rivestono incarichi
in seno agli Organi della Federazione Nazionale In seno al Consiglio
il Presidente, il Past Presidente, il Presidente Fiavet Servizi,
i Delegati Provinciali ed i Delegati dei Settori Professionali hanno
diritto ciascuno ad un voto. La Giunta Esecutiva, i Consiglieri
d’Onore ed i Soci con cariche nazionali non hanno diritto di voto.
Il mandato del Consiglio Regionale è triennale e, in caso di dimissioni
o morte di uno o più membri, si procede alla loro sostituzione sino
ad esaurimento del mandato triennale. Tale sostituzione avverrà
con provvedimento del Presidente sentita la Giunta e su conforme
deliberazione del Consiglio Regionale, nel rispetto della composizione
di cui al presente articolo. Le Sue riunioni vengono convocate e
presiedute dal Presidente dell’Associazione. Il Consiglio deve riunirsi
almeno due volte l’anno e deve essere convocato ogni qualvolta ne
faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.
Art. 15 - Funzioni del Consiglio Regionale: Al Consiglio
Regionale dell’Associazione compete di: a) fissare le linee politiche
ed il programma dell’azione dell’Associazione sulla base dei deliberati
dell’Assemblea dei Soci; b) esaminare ed approvare gli schemi di
risoluzione da sottoporre all’Assemblea dei Soci; c) predisporre
il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; d) nominare eventuali
soci onorari; e) approvare e, se necessario, aggiornare il Regolamento
della Associazione; f) su richiesta del Presidente, deliberare in
merito all’eventuale revoca di uno o più membri della Giunta Esecutiva;
g) convocare, dandone incarico al Presidente, le Assemblee dei Soci
fissandone, se necessario, l’ordine del giorno; h) indicare – secondo
le previsioni dello Statuto federale - i nominativi dei propri candidati
per la carica di Presidente e per le altre cariche della Federazione
Nazionale; i) richiedere l’inserimento di argomenti all’ordine del
giorno del Consiglio Nazionale ed all’Assemblea dei Delegati della
Federazione. j) deliberare l’eventuale apertura di uffici e/o sedi
di rappresentanza distaccati. k) deliberare la nomina o l’assunzione
e la revoca del Segretario Generale e fissarne gli emolumenti e/o
le condizioni di collaborazione.
Art. 16 - Giunta Esecutiva: La Giunta Esecutiva costituisce
l’organo collegiale di direzione dell’Associazione. Essa esercita,
con l’ausilio della Segreteria dell’Associazione, tutti i compiti
dell’ordinaria amministrazione compresi quelli che, per la loro
urgenza, non consentano di essere sottoposti all’esame preventivo
del Consiglio Regionale, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente
e con l’obbligo di riferirne nella prima riunione utile del Consiglio
Regionale stesso. I membri della Giunta Esecutiva sono nominati
direttamente dal Presidente il quale può procedere alla loro revoca
e/o sostituzione soltanto su parere conforme del Consiglio Regionale.
Tra essi il Presidente nomina il Vice Presidente. La durata del
mandato è triennale ed, in caso di dimissioni o morte di uno o più
membri il Presidente procede alla sostituzione fino alla scadenza
del mandato. La Giunta è composta da sei membri di cui tre sono
scelti tra gli appartenenti ai Settori Professionali.
Art. 17 - Funzioni della Giunta Esecutiva: Alla Giunta Esecutiva
dell’Associazione compete di: a) Proporre gli schemi di Risoluzione
all’esame ed all’approvazione del Consiglio Regionale; b) Proporre
il bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio
Regionale; c) Predisporre la relazione tecnica sul bilancio consuntivo
e preventivo. d) Assistere il Presidente nella ordinaria amministrazione
di cui risponde collegialmente. e) attuare le linee fissate dal
Consiglio e dall’Assemblea. f) Proporre al Consiglio Regionale l’entità
dei contributi associativi. g) Assumere e licenziare il personale
dipendente e fissarne le retribuzioni. h) Nominare i rappresentanti
dell’Associazione in qualunque ente o organismo utile e possibile.
i) Incaricare i consulenti e fissarne gli emolumenti; l) attribuire
settori di specifica competenza operativa fermo restando la collegialità
dell’organo. Essa può deliberare solo a maggioranza dei suoi componenti.
La Giunta Esecutiva deve riunirsi almeno 6 volte l’anno. La Giunta
Esecutiva partecipa alle riunioni del Consiglio stesso pur senza
diritto di voto.
Art. 18 - Presidente: Il Presidente è eletto a scrutinio
segreto dall’Assemblea dei Soci. Il Socio effettivo che presenti
la propria candidatura alla carica di Presidente, ne dà comunicazione
all’Associazione venti giorni prima indicando il proprio programma
e la composizione della sua Giunta Esecutiva. Il Presidente rappresenta
l’unità e le istanze dell’Associazione e dei Soci tutti. Il suo
mandato è triennale. Egli viene indicato dall’Associazione quale
rappresentante in seno al Consiglio Nazionale della Federazione.
A lui competono i poteri di rappresentanza legale attiva e passiva
dell’Associazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio
Regionale e della Giunta Esecutiva, dell’Assemblea, sia ordinaria
che straordinaria per come previsto dal precedente articolo 13.
Convoca – anche sentito il Consiglio Regionale – le riunioni dell’Assemblea
dei Soci. Può delegare le proprie attribuzioni. In caso di urgenza
o necessità esercita i poteri della Giunta o del Consiglio, anche
se delegati; tali atti dovranno però essere ratificati al rispettivo
livello di competenza. In caso di assenza o impedimento è sostituito
dal Vice Presidente il quale non ha però la facoltà di cui al precedente
capoverso. La Sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica
all’interno dell’Associazione. In caso di sue dimissioni, all’uopo
notificate al Vice Presidente, o di sua morte, il Consiglio Regionale
dà mandato al Vice Presidente di attivare, anche in deroga ai termini
ordinari, tutte le procedure necessarie per l’elezione - entro 60
giorni - del nuovo Presidente che resterà in carica fino ad esaurimento
del mandato triennale.
Art. 19 - Consiglieri d’onore: Il Presidente, di concerto
con la Giunta Esecutiva nel corso del suo mandato, può cooptare
fino a sei Consiglieri d’Onore, che partecipano al Consiglio Regionale
senza diritto di voto, scelti fra esponenti qualificati della professione
che, per la loro posizione ed esperienza, siano portatori di conoscenze
rilevanti per lo sviluppo della categoria.
Art. 20 - Presidente Onorario: L’Assemblea Generale, con
i due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati, può eleggere
a Presidente Onorario dell’Associazione una persona di riconosciuto
prestigio che abbia ben meritato nel turismo e nella professione.
Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Regionale
incarichi di rappresentanza e richiesti servizi nell’interesse dell’Associazione.
Il Presidente Onorario partecipa alle Assemblee Generali ed alle
riunioni del Consiglio Regionale, in entrambi i casi senza diritto
di voto. L’Assemblea Generale può revocare il Presidente Onorario
ed eventualmente sostituirlo se ciò sarà ritenuto opportuno dalla
maggioranza di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 21 - Delegazioni Provinciali: L’Assemblea Regionale
è articolata in Delegazioni Provinciali, in cui viene esercitata
l’attività professionale dei soci aderenti. Le Delegazioni Provinciali
sono tante quante le province, a prescindere dal numero degli associati.
Sarà tuttavia possibile su conforme decisione del Consiglio Regionale
di formare Delegazioni Comprensoriali che tengano conto della omogenea
vocazione del territorio ancora in relazione al numero degli associati
operanti ed ad eventuali modificazioni della legislazione regionale.
L’ordinamento ed il funzionamento delle Delegazioni Provinciali
e Comprensoriali dell’Associazione debbono consentire la più ampia
ed efficace partecipazione dei soci all’attività degli organismi
provinciali e locali preposti ed interessati al Turismo. Le Delegazioni
Provinciali, con la stessa cadenza delle elezioni delle cariche
Regionali, eleggono un proprio delegato e fino a quattro consiglieri,
a scrutino segreto. Il Delegato può essere rieletto esclusivamente
nel caso in cui ottenga al primo turno i due terzi dei voti. Il
Delegato al Consiglio Regionale può essere sostituito da un Delegato
supplente appartenente alla stessa Provincia scelto fra i Consiglieri
Provinciali. Il Delegato Provinciale, sentito il Presidente Regionale,
in armonia con le direttive politiche nazionali e regionali, è facoltato
di intervenire presso le sedi più opportune per una più immediata
difesa degli interessi degli associati.
Art. 22 - Settori professionali: I settori professionali
fanno parte integrante della organizzazione a livello regionale
e sono istituiti in numero di tre con la seguente denominazione:
• Settore Professionale Travel Agent
• Settore Professionale Tour Operators
• Settore Professionale Incoming
All’atto dell’adesione, la singola impresa indica la tipologia di
attività prevalente e viene conseguentemente iscritta nel settore
professionale di riferimento.
Gli organi dei Settori Professionali sono i seguenti:
• Il Delegato
• Il Consiglio Regionale (4 Consiglieri)
• Il Consiglio Generale
I settori professionali sono privi di autonomia giuridica, non hanno
rilevanza esterna, configurandosi quali articolazioni interne dell’Associazione,
ed operano al fine di valorizzare all’interno dell’Associazione,
le specificità professionali dell’attività delle Imprese di Viaggi
e Turismo. I Delegati dei Settori Professionali sono membri di diritto
del Consiglio Regionale. Gli Associati al Settore Professionale,
con la stessa cadenza delle elezioni delle cariche Regionali, eleggono
un proprio delegato e quattro Consiglieri a scrutinio segreto. Il
delegato può essere rieletto esclusivamente nel caso in cui ottenga
al primo turno i due terzi dei voti. Il Delegato al Consiglio Regionale
può essere sostituito da un Delegato supplente appartenente allo
stesso Settore Professionale.
Art. 23 - Collegio dei Revisori: Il Collegio dei Revisori
composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dall’Assemblea
dei Soci. Ad esso compete il compito di esaminare la gestione amministrativa
dell’Associazione in ogni suo aspetto riferendone – con analisi
critica – all’Assemblea dei Soci almeno una volta all’anno. Il Collegio
può prendere visione di tutti i conti e documenti contabili delle
Associazione. La carica di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile
con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. Il mandato
è triennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte di uno
o più dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo l’ordine
dei voti riportati nell’ultima Assemblea elettiva dei soci. I revisori
possono partecipare, senza diritto di voto al Consiglio Regionale.
Art. 24 - Comitato dei Probiviri: Il Comitato dei Probiviri
dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti,
è nominato dall’Assemblea dei Soci con particolare riguardo all’esperienza
ed al giudizio personale e professionale dei candidati. Ad esso
sono affidati l’esame e la risoluzione stragiudiziale delle controversie
sorte tra i soci oppure tra questi e l’Associazione. Le decisioni
prese dal Comitato dei Probiviri verranno portate al Consiglio Regionale,
il quale, in conformità all’art. 8 dello Statuto sociale prenderà
le decisioni più opportune. Il presente articolo ha valore di clausola
arbitrale. L’incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi
altro incarico nell’Associazione. I probiviri possono partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale. Il
mandato è triennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte
di uno o più dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo
l’ordine dei voti riportati nell’ultima Assemblea elettiva dei Soci.
Il Comitato dei Probiviri riceve ogni tre anni, in concomitanza
delle Assemblee Generali Elettive, almeno venti giorni prima della
scadenza elettorale fissata le candidature a Presidente Regionale
dell’Associazione. Tali candidature aperte a tutti gli Associati
conterranno l’elenco completo dei componenti la Giunta Esecutiva
scelta da ogni candidato ed il programma politico ed operativo previsto.
Il Comitato trasmetterà alla Segreteria Generale tutte le candidature
ed i programmi ricevuti ed escluderà d’ufficio quelle pervenute
oltre i termini o non conformi al presente Statuto.
Art. 25 - Commissioni di studio: Le commissioni possono
essere permanenti e straordinarie ed i membri vengono nominati direttamente
dalla Giunta esecutiva fra gli Associati. Le commissioni che hanno
il compito di ricerca e studio sono composte da un minimo di tre
membri. I responsabili delle commissioni possono partecipare, senza
diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
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