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TITOLO III: ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE
Art. 7 - Le assemblee sociali, sia ordinarie che straordinarie,
devono essere convocate dall'Organo Amministrativo nella sede sociale
o anche in luogo diverso purché in Italia, con lettera raccomandata
spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza
all'unico socio nel domicilio risultante dal libro dei soci, nonché
agli amministratori e se nominati ai sindaci. Nell'avviso di convocazione
devono essere specificati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza
e l'elenco delle materie da trattarsi, e può essere prevista altra
data per la seconda adunanza. In mancanza della convocazione sopra
descritta, l'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente
l'intero capitale sociale, e quindi l'unico socio in proprio o a
mezzo di suo delegato, e siano intervenuti tutti i componenti dell'organo
amministrativo e, se nominato, del Collegio Sindacale. Salvo quanto
previsto al precedente comma, l'Assemblea si costituisce e delibera
validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza
di legge.
Art. 8 - L'unico socio FIAVET SICILIA può farsi rappresentare
in assemblea mediante delega conferita per iscritto con i soli limiti
di cui all'art. 2372 c.c. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare
la regolarità degli atti di rappresentanza.
Art. 9 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione e dall'Amministratore Unico; in caso di sua assenza
o impedimento dalla persona designata dal socio unico o dal suo
delegato. Per la redazione del verbale il presidente dell'assemblea
nomina il segretario, scegliendolo fra persone di sua fiducia; non
si fa luogo a nomina del segretario nel caso in cui il verbale sia
redatto da un notaio. Ogni quota di Lit.1.000 dà diritto ad un voto.
Art. 10 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno
una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale; ovvero entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.
Art. 11 - La Società è amministrata da un Amministratore
Unico o da un Consiglio composto da n. 3 a n. 7 membri, secondo
le determinazioni dell'assemblea. L'assemblea decide e delibera
di volta in volta se l'Amministrazione debba essere affidata ad
un Amministratore Unico o ad un Consiglio ed in quest'ultimo caso
determina il numero dei componenti dello stesso. Chiunque, purché
non vi ostino norme di legge, può essere nominato membro del Consiglio
di Amministrazione. Gli amministratori durano in carica tre anni
e sono rieleggibili. Nel caso di cessazione per qualunque causa
di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri componenti
potranno procedere alla sua sostituzione per cooptazione ed il soggetto
così nominato rimarrà in carica sino all'assemblea successiva.
Art. 12 - Quando, per qualsiasi ragione, venga a mancare
la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio
si intenderà decaduto e l'assemblea dovrà essere, senza indugio,
convocata per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione
secondo i criteri di cui al precedente art. 11.
Art. 13 - Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea
agli Amministratori nominati non si applica il divieto di cui all'art.
2390 c.c.
Art. 14 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione
è eletto dall'Assemblea. In mancanza vi provvede lo stesso Consiglio.
Art. 15 - La FIAVET SICILIA (Associazione Siciliana Uffici
Viaggi e Turismo) è l'unico socio della società, secondo le previsioni
contenute nel D.to L.vo 3 marzo 1993 n. 88 e sue eventuali successive
modificazioni. All'Organo Amministrativo, per quanto di sua competenza,
è fatto obbligo di rispettare puntualmente e sotto la propria responsabilità,
tutte le disposizioni contenute nel citato Decreto legislativo al
fine di evitare che, per effetto della loro inosservanza, possa
farsi comunque luogo alla ipotesi di cui all'art. 2497, 2° comma
C.C.
Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione può designare
fra i propri membri un Amministratore delegato, determinando i limiti
della delega affidatagli.
Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione può, altresì,
conferire procure anche a persone non facenti parte di esso, legati
o meno alla società da rapporto di lavoro subordinato, per il compimento
di singoli atti o categorie di atti. Il Consiglio di Amministrazione
può, inoltre, nominare un direttore generale, nella persona dell'Amministratore
delegato o di un terzo. Il Consiglio, infine, elegge un Segretario
che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio
stesso.
Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione è investito di
tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
della società, senza eccezione di sorta e ad esso sono conferite
tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi
sociali, che non siano per legge o statuto riservate tassativamente
ad altri organi sociali. Nel caso che l'Amministrazione sia affidata
ad un Amministratore Unico, esso riassume in se tutti i poteri del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 19 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
o l'Amministratore Unico, ha la rappresentanza legale e la firma
sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere
azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione.
Nei limiti della delega conferitagli la rappresentanza negoziale
della società spetta altresì all'Amministratore Delegato, il quale
può rilasciare dichiarazioni, fare comunicazioni e denunce agli
Uffici della Pubblica Amministrazione di ogni genere e grado, sia
per obbligo di legge sia su richiesta. Il Consiglio di Amministrazione
può altresì conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia
di fronte ai terzi che in giudizio, anche a quegli altri soggetti
o persone valutati idonei e nei limiti da esso stesso determinati.
L'Amministratore Delegato sostituisce, con gli stessi poteri e facoltà,
il Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
La firma dell'Amministratore Delegato fa fede, nei confronti dei
terzi, nell'assenza o impedimento del Presidente.
Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni
volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta
domanda scritta da almeno due dei suoi componenti o, se esista,
dal Consiglio Sindacale; esso è convocato mediante lettera raccomandata
da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore
e, ove esista il Consiglio Sindacale, a ogni sindaco effettivo.
Può anche essere convocato mediante telegramma, telex o fax a ciascun
Amministratore e - ove esiste il Collegio Sindacale - ad ogni Sindaco
effettivo, inviato almeno trentasei ore prima dell'adunanza, quando
particolari ragioni di urgenza lo esigano. L'avviso di convocazione
conterrà l'ordine del giorno della riunione. Le riunioni si terranno
normalmente presso la sede sociale, salvo che ragioni di opportunità
consiglino di tenerle altrove, anche all'estero.
Art. 21 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono
presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore
Delegato. In assenza anche dell'Amministratore Delegato le riunioni
sono presieduti dal Consigliere più anziano di età. Per la validità
delle deliberazioni del Consiglio sarà necessario sarà necessaria
la presenza di oltre la metà degli amministratori in carica. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione risultano dai verbali che vengono redatti e firmati
dal presidente e dal Segretario.
Art. 22 - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione
spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro
funzioni. Il Consiglio di Amministrazione inoltre determinerà eventuali
compensi spettanti a quegli amministratori che siano investiti di
particolari incarichi, sentito -ove esista - il parere del Collegio
Sindacale.
Art. 23 - In caso di nomina del Collegio Sindacale, esso
sarà composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati
e funzionanti ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria procederà
alla nomina del presidente del Collegio e determinerà il compenso
da corrispondere ai componenti del Collegio stesso.
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