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TITOLO VII: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 28 - Motivazioni: L’Associazione può sciogliersi quando
si sia reso impossibile il raggiungimento degli scopi associativi,
o quando almeno due terzi degli associati, riuniti in Assemblea
straordinaria, esprimono voto favorevole allo scioglimento. Per
tale delibera si esige la presenza almeno dei due terzi del numero
totale dei soci effettivi. In caso di scioglimento dell’Associazione,
il patrimonio viene devoluto secondo le norme stabilite nell’art.
31 del Codice Civile, previa liquidazione degli impegni finanziari.
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