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Rivista bimestrale - n° 16 mese 03/04 - anno 2002
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 STATUTO "FIAVET SICILIA"
 Costituzione e scopi | Soci | Obblighi e sanzioni
 Contributo e patrimonio sociale | Organi dell'assemblea
 Disposizione di carattere generale |  Scioglimento dell'associazione
 Norma transitoria

TITOLI II: SOCI

Art. 4 - Categorie ammesse: Sono Soci effettivi dell’Associazione esclusivamente le Imprese legalmente autorizzate all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo. L’Associazione può inoltre contemplare la possibilità di adesione di Soci Onorari e Aggregati - comunque senza diritto di voto nelle Assemblee dell’Associazione – che siano Enti, persone fisiche o Imprese rilevanti a livello territoriale o comunque strumentali al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone. L’adesione all’Associazione si realizza, per le Aziende nella persona fisica del Titolare (proprietario o comproprietario) o del legale rappresentante, per Statuto o per delega degli organi rettori, nel caso di Società. La partecipazione agli organi e alle attività dell’Associazione possono esser delegate, in questo caso, anche ad altro rappresentante appositamente designato. Non possono essere soci gli interdetti, i falliti, i colpiti da condanna penale per reati comuni, che non abbiano ottenuto la riabilitazione. I soci che, dopo la loro adesione, vengono a trovarsi nelle condizioni suddette, sono dichiarati decaduti e radiati dall’albo sociale.

Art. 5 - Procedure per l’ammissione: Le domande di ammissione a socio completa di copia della propria Autorizzazione all’esercizio e di un certificato di iscrizione C.C.I.A.A. recente, devono essere presentate al Presidente che ne riferisce alla Giunta Esecutiva la quale decide in merito nella prima riunione e comunque entro trenta giorni dalla data della domanda, richiedendo, in caso di ammissione, il pagamento entro 15 giorni della relativa quota d’iscrizione e la quota associativa in corso. Contro l’eventuale provvedimento di rigetto della domanda, è ammesso ricorso al Consiglio Regionale. L’ammissione dei soci onorari deve essere proposta, previo gradimento degli interessati, dalla Giunta Esecutiva all’Assemblea Generale, la quale può, unitamente all’ammissione, decidere la inclusione di uno o più di essi nel Consiglio Direttivo. La durata dell’adesione all’Associazione è annuale e s’intende per l’anno solare.

Art. 6 - Recesso: L’Associato ha possibilità di recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta 30 giorni prima della fine dell’anno solare. Le eventuali dimissioni effettuate fin dall’inizio dell’anno successivo, l’associato è tenuto al versamento della quota associativa dell’anno in corso.

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